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D.M. 6 settembre 2023. Programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali

Il Ministero della salute, in attuazione del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, articolo 24, comma 1, e del Decreto legislativo 5 agosto 2023, n. 136, articolo 10, comma 2, ha emanato il Decreto ministeriale 6 settembre 2023 (da ora indicato come DM), concernente la definizione dei contenuti e delle modalità di erogazione dei programmi formativi finalizzati ad assicurare che gli operatori, i trasportatori ed i professionisti degli animali acquisiscano e mantengano le conoscenze in materia di sanità animale di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429.

Tra le altre cose, il DM prevede che, nell’ambito del Portale formazione del Centro di referenza nazionale per la Formazione in Sanità Pubblica Veterinaria, istituito presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna (IZSLER), sia attivata una piattaforma informativa nazionale per la trasmissione, raccolta, validazione e pubblicazione dei programmi di formazione distinti per tipologia di corso e divisi per Regione o Provincia autonoma sedi dei programmi. Tale piattaforma è accessibile al seguente link:https://pinfoa.izsler.it/ 
Tramite tale piattaforma è quindi possibile, per gli operatori, visionare i corsi attivi disponibili a livello nazionale ed iscriversi accedendo ai rispettivi siti web di afferenza o inoltrando richiesta nelle modalità specificate nelle locandine. In taluni casi, l’iscrizione risulta possibile anche tramite le proprie Associazioni di categoria.

Da ultimo, con nota prot. n. 0009493-01/04/2025-DGSAF-MDS-P (pubblicata anche nella sezione Formazione del sito di ResolVe, al link: https://www.resolveveneto.it/formazione-normativa-nazionale/), il Ministero della Salute ha fornito ulteriori indicazioni operative riguardo al DM, precisando ad esempio quali
sono i soggetti obbligati a partecipare ai programmi formativi in parola e qual è la durata minima dei corsi da seguire.

Ciò premesso, si invitano le SS.LL. a diffondere la presente comunicazione a tutti i soggetti interessati, in modo che i soggetti obbligati alla suddetta formazione provvedano ad iscriversi alla tipologia di corso di formazione pertinente alla propria attività e alla specie/gruppo di specie detenute in via prevalente, valevole ai fini dell’assolvimento degli obblighi di formazione previsti dal DM. Si ricorda, a tal proposito, che ai sensi dell’art. 6 del DM:

  • Gli operatori ed i trasportatori che alla data di applicazione del DM sono identificati e registrati nel Sistema I&R ed i professionisti degli animali che si occupano di  animali identificati e registrati in BDN ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti registrati o riconosciuti, che, alla data di applicazione del DM, hanno già avviato la propria attività, sono tenuti ad assolvere all’obbligo di frequenza del primo programma formativo entro il 31 dicembre 2025;
  • I soggetti summenzionati, che avviano la propria attività tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, assolvono all’obbligo di frequenza del primo programma formativo entro 12 mesi dall’avvio dell’attività.

Si precisa, da ultimo, che ai sensi dell’art. 7 del DM, le spese di partecipazione ai programmi di formazione sono
a carico dei soggetti con obbligo di formazione ai sensi del decreto medesimo.

(fonte Regione Veneto - Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari)