Le norme civili definiscono l’imprenditore come colui che svolge un’attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi. Si tratta, per il diritto, di attività produttive di ricchezza, che conferiscono ai soci la qualifica d’imprenditori. Diversa è l’attività di medico veterinario, svolta in regime di libera professione che, da un punto di vista giuridico, non equivale ad un servizio e dunque non è definibile come attività d’impresa. Altra caratteristica distintiva della libera professione riguarda il carattere personale della prestazione che, invece, non è richiesto nell’attività d’impresa. Date queste peculiarità, è più corretto affermare che, con la qualità di socio (e/o di amministratore delegato) d’impresa commerciale, il medico veterinario assume automaticamente la qualifica d’imprenditore commerciale che esercita anche una libera professione e non, come sembrerebbe a prima vista, il contrario (vale a dire la qualifica di libero professionista che svolge anche attività d’impresa). A differenza che ad altre professioni, al medico veterinario non è preclusa l’attività d’impresa, nel senso che non esistono divieti in tal senso da parte dell’ordinamento giuridico, ma ciò non equivale ad un diritto illimitato di esercitare contemporaneamente come professionista e come imprenditore, poiché si possono presentare circostanze e situazioni limitative di un tale diritto. Ciò equivale a dire che il medico veterinario, in una sorta di autoregolamentazione, deve saper individuare le zone d’ombra tra le regole della professione ed il profitto imprenditoriale, allontanando da sé il rischio di ogni forma di opportunismo verso la clientela e di conflitto d’interessi. Quest’ultimo, in particolare, non si manifesta solo in azioni concrete di speculazione economica a danno del cliente, bensì anche quando un simile rischio sia solo ipotizzabile. Il motivo è semplice: si tratta di condotte deontologicamente rilevanti e, quindi, valutate anche ai fini del danno d’immagine all’intera categoria, in termini di rispettabilità e fede pubblica. In tutte le situazioni di questo tipo, anche quelle in cui il rischio di conflitto d’interessi sia solo potenziale, il medico veterinario ha l’obbligo di astenersi dal prestare l’attività libero professionale, poiché la deontologia ritiene secondario qualsiasi interesse ulteriore rispetto alla salute pubblica e dell’animale paziente, al benessere animale, alla congruità e veridicità di una ricerca scientifica e dei relativi risultati (pensiamo a farmaci, integratori, alimenti e trattamenti cosmetici), all’oggettività della prestazione diagnostico-terapeutica, alle finalità istituzionali, ai diritti del cliente e ai rapporti con enti pubblici e privati, siano essi aziende, industrie, associazioni o istituzioni (art. 26 Cod. Deont. MV). Quindi, gli interessi secondari non sono di per sé illegittimi in quanto tali, ma lo diventano quando la loro rilevanza si presenti come idonea a prevalere sugli interessi primari qui sopra elencati. Il tema del conflitto d’interessi è poi inscindibile dal dovere d’indipendenza intellettuale che grava sul professionista. Il veterinario, infatti, deve difendere la propria libertà, nelle scelte e nelle valutazioni, da pressioni o condizionamenti, così come da imposizioni di carattere commerciale, attenendosi alle conoscenze scientifiche, ispirandosi ai valori etici della professione e senza piegarsi ad interessi secondari di qualsiasi tipo. In quest’ottica, nell’esercizio dell’attività d’impresa, il veterinario dovrà rifiutare di sottostare a scelte societarie che possano compromettere quella onestà intellettuale, che la deontologia gli chiede di mantenere libera. È dunque corretto affermare che non ogni cointeressenza costituisca un illecito deontologico, ma unicamente quelle che condizionino la libertà intellettuale e professionale del medico veterinario.